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TREMONTI-TER

Che cosa si intende per Tremonti-Ter?

Per Tremonti-Ter si intende l’articolo 5 (detassazione degli utili reinvestiti in macchinari e apparecchiature) del Decreto Legge del 1° luglio 2009 n. 78, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 1° luglio 1009.

 

Come funziona la Tremonti-Ter?

La misura consente di detrarre dal proprio reddito imponibile (IRES o IRPEF) il 50% degli investimenti in macchinari fatti tra il 1° luglio 2009 e il 30 giugno 2010.

 

Quali beni sono interessati dal provvedimento?

Possono beneficiare del provvedimento i beni prodotti da imprese che rientrano nel codice 28 della classificazione Ateco. I beni strumentali rappresentati da Federmacchine rientrano in questa categoria.

 

Quali sono le principali differenze con la Tremonti-Bis?

Rispetto alla Tremonti-Bis, il credito di imposta riguarda i nuovi investimenti in macchinari, mentre sono esclusi immobili e veicoli. Inoltre, l’agevolazione si applica all’intera spesa per l’acquisto di tali beni e non solo alla parte eccedente la media degli investimenti effettuati nei cinque anni precedenti.

 

Come si determina la data di acquisto di un bene strumentale?

Per stabilire la data di acquisto dei beni strumentali che possono beneficiare della Tremonti-Ter è necessario far riferimento ai criteri stabiliti per la competenza fiscale dell’articolo 109 del TIUR. Per i beni mobili acquistati si fa riferimento alla data di consegna o di spedizione, ovvero, se successiva, la data in cui si verifica l’effetto traslativo della proprietà del bene.

 

Chi può beneficiare della Tremonti-Ter?

Possono beneficiare della Tremonti-Ter tutti i titolari di reddito d’impresa, indipendentemente dalla tipologia dell’impresa (individuale, di persone o capitali). È escluso l’utilizzo per il reddito di lavoro autonomo.

 

Quando sarà possibile utilizzare la Tremonti-Ter?

La detassazione riguarda gli investimenti che si siano perfezionati tra il 1° luglio 2009 ed il 30 giugno 2010.  L’effetto definitivo dell’incentivo si avrà con il versamento del saldo delle imposte da Unico 2010 nel primo caso (quindi, entro il 16 giugno 2010) e da Unico 2011 nel secondo caso (quindi, entro il 16 giugno 2011). La norma emanata è molto chiara nel riferire che l’agevolazione potrà essere spesa esclusivamente con il versamento a saldo, il che esclude che il vantaggio possa essere utilizzato con un calcolo previsionale.

 

Cosa succede se l’impresa è in perdita?

Se l’impresa acquirente è in perdita, il 50% del valore del bene strumentale acquisito viene sommato alla perdita e riportato a compensazione dei redditi nei cinque periodi fiscali successivi.

 

È possibile la revoca del beneficio fiscale?

Sì. L’agevolazione è revocata se l’imprenditore cede a terzi il macchinario acquistato prima del secondo periodo di imposta successivo all’acquisto.

 

Come cambieranno i criteri di ammortamento dei beni strumentali?

Il DL n. 78 non lo specifica, ma nell’articolo 6 (accelerazione dell’ammortamento sui beni strumentali di imprese) è espresso l’impegno, da parte del Governo, a rivedere i coefficienti di ammortamento per i beni a più avanzata tecnologia, che producono risparmio energetico, entro il 31 dicembre 2009. La revisione verrà effettuata tenendo conto della mutata efficienza dei processi produttivi e dovrebbe comportare una revisione al rialzo dei coefficienti.

 

Quali saranno i benefici per le imprese?

L’aumento delle percentuali di ammortamento diminuirà l’imponibile (IRES o IRPEF) a carico delle imprese e dei lavoratori autonomi.

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