SISTRI, modalità e procedure di iscrizione

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, nel Supplemento ordinario nr. 10 del 13 gennaio 2010, il Decreto del Ministero dell’Ambiente 17 dicembre 2009 con il quale viene istituito il SISTRI, il Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti, che ha come obiettivo, per i rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, la sostituzione graduale dell’attuale sistema cartaceo basato sul registro di carico e scarico, sul formulario dei rifiuti e sul MUD (“Modello Unico di Dichiarazione” ambientale), con un innovativo procedimento basato su tecnologie informatiche. Tale sistema permette l’informatizzazione dell’intera filiera dei rifiuti speciali a livello nazionale e dei rifiuti urbani per la Regione Campania. Per quanto riguarda i Soggetti coinvolti, l’art. 1 del Decreto ministeriale individua: le categorie di soggetti tenuti a comunicare, secondo un ordine di gradualità temporale, le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto della loro attività attraverso il SISTRI, utilizzando i dispositivi elettronici indicati al successivo art. 3; le categorie di soggetti che possono aderire su base volontaria al SISTRI.
Categorie di soggetti obbligati a iscriversi
-le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
-le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’art. 184, comma 3, lettere c), d) e g), del D.Lgs. n.152/2006, con più di dieci dipendenti (rifiuti da lavorazioni industriali; rifiuti da lavorazioni artigianali; rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti della acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento);
-i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione;
-i consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti che organizzano la gestione di tali rifiuti per conto dei consorziati;
-le imprese di cui all’art. 212, comma 5, del D.Lgs. n. 152/2006 che raccolgono e trasportano rifiuti speciali;
-le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti pericolosi di cui all’art. 212, le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti.
Categorie di soggetti con iscrizione al SISTRI facoltativa
-le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’art. 184, comma 3, lettere c), d) e g), del D.Lgs. n. 152/2006, che hanno fino a dieci dipendenti (rifiuti da lavorazioni industriali; i rifiuti da lavorazioni artigianali; i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti della acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento);
-le imprese e gli Enti produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da attività diverse da quelle di cui all’art. 184, comma 3, lettere c), d) e g), del D.Lgs. n. 152/2006;
-le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all’art. 212, comma 8, del D.Lgs. n. 152/2006.
Il decreto prevede una diversa tempistica per quanto riguarda l’entrata in funzione e l’operatività del sistema (art 1) e i termini per l’iscrizione (art 3).
In particolare, per quanto concerne l’operatività del sistema è previsto un graduale coinvolgimento dei soggetti in base alla tipologia di rifiuti gestiti o trattati.
La data del 13 luglio 2010 riguarda il primo gruppo di soggetti di cui fanno parte:
-i produttori iniziali di rifiuti pericolosi, ivi compresi quelli di cui all’art. 212, comma 8, del D.Lgs. n. 152/2006, con più di cinquanta dipendenti;
-le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’art. 184, comma 3, lettere c), d) e g), del medesimo Decreto legislativo, con più di cinquanta dipendenti;
-i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione;
-i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti che organizzano la gestione di tali rifiuti per conto dei consorziati;
-le imprese di cui all’art. 212, comma 5, del D.Lgs. n. 152/2006 che raccolgono e trasportano rifiuti speciali;
-le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti;
-i Comuni, gli Enti e le Imprese che gestiscono i rifiuti urbani della Regione Campania;
Il secondo gruppo di soggetti dovrà conformarsi alle nuove regole a decorrere dal 12 agosto 2010, e comprende:
-le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi, ivi compresi quelli di cui all’art. 212, comma 8, del D.Lgs. n. 152/2006, che hanno fino a cinquanta dipendenti;
-i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’art. 184, comma 3, lettere c), d) e g), del medesimo D.Lgs. n.152/2006, che hanno tra gli undici e i cinquanta dipendenti.
Viene, inoltre, lasciata a un terzo gruppo di soggetti la facoltà di aderire su base volontaria al SISTRI a partire dal 12 agosto 2010. Essi sono:
-le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’art. 184,comma 3, lettere c), d) e g), del D.Lgs. n. 152/2006 che hanno fino a dieci dipendenti;
-le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all’art. 212, comma 8, del D.Lgs. n. 152/2006;
-le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da attività diverse da quelle di cui all’art. 184*, comma 3, lettere c), d) e g), del D.Lgs. n. 152/2006.
Il primo gruppo di utenti aderisce al SISTRI iscrivendosi allo stesso entro il 31 marzo 2010.
Il secondo gruppo di utenti aderisce al SISTRI effettuando l’iscrizione entro fine aprile 2010.
Il terzo gruppo di utenti, per i quali l’adesione al SISTRI è facoltativa, può aderire a partire dal 12 agosto 2010.
Modalità di iscrizione al SISTRI
Per quanto riguarda la procedura da seguire, l’operatore deve iscriversi al SISTRI utilizzando, a sua scelta, una delle seguenti modalità.
Direttamente:
-l’utente deve collegarsi alla sezione del Portale SISTRI dedicata alla fase di iscrizione al sistema e inserire i dati indicati nel modulo di iscrizione seguendo le istruzioni riportate nella procedura di iscrizione online. Il Portale sarà attivo 24 ore su 24 tutti i giorni della settimana. Perché la procedura di iscrizione giunga a buon fine l’utente dovrà inserire in una unica sessione la totalità delle informazioni relative all’azienda;
-l’utente potrà comunicare i dati indicati nel modulo di iscrizione via fax, al seguente numero: 800 05 08 63. Il servizio di ricezione fax sarà attivo 24 ore su 24 tutti i giorni della settimana. Perché la procedura di iscrizione giunga a buon fine l’utente dovrà comunicare in un unico fax la totalità delle informazioni relative all’azienda;
-l’utente potrà comunicare i dati indicati nel modulo di iscrizione telefonando al seguente numero verde: 800 00 38 36. Il call center sarà attivo nei giorni feriali, compreso il sabato, dalle 06.00 alle 22.00, sino alla scadenza del termine previsto per l’iscrizione; successivamente, il call center sarà attivo nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 17.30 e il sabato dalle 8.30 alle 12.30.
Indirettamente:
-tramite la Sezione Regionale dell’Albo nazionale dei Gestori Ambientali territorialmente competente (nel caso di trasportatori); per la Regione Lombardia la sede si trova presso la Camera di Commercio di Milano, via Meravigli 9/b a Milano;
-tramite le associazioni imprenditoriali territoriali o le loro società di servizi. L’art. 7 del decreto, infatti, prevede la possibilità, previa iscrizione al SISTRI ai sensi dell’art. 3, di adempiere agli obblighi di cui al decreto tramite delega alle organizzazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale, o società di servizi di loro diretta emanazione. In tale ipotesi le organizzazioni imprenditoriali, o le loro società di servizi, sono tenute a iscriversi al SISTRI e provvedono alla compilazione del registro cronologico e delle singole schede SISTRI. La responsabilità delle informazioni inserite nel SISTRI rimane comunque a carico del soggetto delegante.
L’iscrizione potrà avvenire sia direttamente da parte dei soggetti tenuti a effettuarla (online, via fax o tramite apposito numero verde che servirà anche per l’assistenza alle imprese) che indirettamente, tramite la sezione regionale dell’albo nazionale gestori ambientali (per i trasportatori) o le associazioni imprenditoriali o loro società di servizi. Dopo l’iscrizione, il sistema effettuerà le verifiche con il registro imprese o l’albo nazionale gestori ambientali. Successivamente, in caso di iscrizione diretta, l’impresa riceverà il codice-pratica di riferimento, grazie al quale sarà possibile presentarsi presso la camera di commercio (o sezione regionale dell’albo nel caso dei trasportatori), per lo svolgimento di ulteriori formalità e per il ritiro dei dispositivi tecnologici; per l’iscrizione indiretta saranno le associazioni imprenditoriali o le sezioni dell’albo a informare l’impresa sui tempi e luoghi.
L’obiettivo primario del testo è bilanciare la logica e il rigore della nuova “Direttiva Macchine (2006/42/CE)”, in vigore dal 29/12/2009 in tutta Europa, e l’approccio introdotto dai nuovi standard sulla sicurezza funzionale con l’applicazione pratica dei loro principi e indicazioni nel campo dell’automazione industriale.





